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((Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 100 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623. La garanzia di cui al comma precedente puo' essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 100 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a 200 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta. La garanzia di cui al presente articolo, che puo' essere accordata entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate e per un ammontare complessivo di 30 miliardi di lire, e' concessa con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, previo accertamento, da parte del Comitato stesso, della capacita' tecnico-organizzativa dell'imprenditore e della impossibilita' del richiedente di offrire idonee garanzie. Il Comitato indicato nel precedente comma e' integrato da un ispettore generale della Direzione generale del tesoro)).

Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-25;649~art8 · fonte su Normattiva