Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 51 — Tutela della salute dei non fumatori

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E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

  • a)quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  • b)quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2.6 Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.7 Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266 convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che il termine previsto dal comma 6 del presente articolo e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.

L. 30 dicembre 2004, n. 311

7

La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 189) che le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dal comma 7 del presente articolo sono aumentate del 10 per cento.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2005 al 23 agosto 2013

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 63/2006

    Questione infondata
    16 febbraio 2006

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in quanto disciplina il procedimento di accertamento delle infrazioni al divieto di fumo in locali chiusi aperti al pubblico. La natura di principio fondamentale del divieto di fumo, ricadente nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., e la correlativa competenza statale ad individuare sia le fattispecie di illecito amministrativo sia la misura delle sanzioni corrispondenti, si riflettono, infatti, inevitabilmente sulla disciplina del procedimento - strettamente strumentale rispetto alla effettività del divieto - volto ad accertare in concreto le trasgressioni e ad irrogare le sanzioni medesime, atteso che l'imprescindibile esigenza di uniformità, che vale a qualificare come principi fondamentali le norme individuatrici delle fattispecie di illecito e le relative sanzioni, è sottesa anche alla regolamentazione del procedimento finalizzato alla loro applicazione. L'esigenza di uniformità della disciplina del procedimento, ove si consideri che il divieto di fumo ricade nella materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente, nondimeno si concilia con l'interesse costituzionalmente tutelato delle Regioni a far valere, nella predisposizione delle norme legislative, le proprie specifiche esigenze. La norma statale impugnata prevede, infatti, alla luce del principio della leale collaborazione, che la ridefinizione del procedimento sia affidata ad un accordo fra Stato e Regioni da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni e Province autonome. Né è ravvisabile nella norma impugnata la lamentata violazione del quarto comma dell'art. 117 Cost., per interferenza statale nell'ordinamento e nell'organizzazione regionale, di competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto all'esercizio della funzione legislativa corrisponde il dovere delle pubbliche amministrazioni, statali, regionali e locali, di dare applicazione, secondo le proprie competenze, alle norme di legge validamente in vigore. > >- Competenza legislativa in materia di determinazione delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo: sentenza n. 361/2003. > >- Sul criterio per il riparto fra Stato e Regioni della competenza legislativa per la prescrizione di sanzioni amministrative, cfr. sentenza n. 28/1996; sulla "vigilanza", come accessorio naturale della competenza sanzionatoria statale e regionale, cfr. sentenza n. 384/2005.

    Art. 117 cost. · Art. 51 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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