Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 100 — La presente legge, limitatamente agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, dello sviluppo di carriera e del trattamento economico, ha effetto dal 31 dicembre 1957, ferme restando le promozioni già deliberate

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