Art. 13 — Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'Amministrazione periferica
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Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'Amministrazione periferica, il rapporto informativo e' compilato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo e' formulato dai competente capo del personale. Il rapporto informativo per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a quella di segretario principale od equiparata, in servizio presso l'Amministrazione periferica, e' compilato dal capo dell'ufficio da cui direttamente dipendono; il giudizio complessivo e' formulato dal capo dell'Amministrazione periferica ovvero, nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato da questo ultimo, dal competente capo del personale.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
