Art. 12 — Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'Amministrazione centrale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'Amministrazione centrale, il rapporto informativo e' compilato dal direttore di divisione da cui dipendono; il giudizio complessivo e' espresso dal capo servizio principale o dall'ispettore generale preposto ai servizio cui sono applicati per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati dalla medesima dipendenti. Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a segretario principale o equiparata, il rapporto informativo e' compilato dal direttore di sezione, il giudizio complessivo e' formulato dal direttore di divisione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art12 · fonte del testo