Art. 14 — Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere esecutive
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per gli impiegati delle carriere esecutive il rapporto informativo e' compilato dal direttore di sezione, dal capo del reparto, dal capo dell'ufficio telefonico interurbano, dal capo dell'ufficio tecnico telefonico di zona, secondo le rispettive competenze. Il giudizio complessivo e' formulato dal direttore di divisione o dal capo dell'Amministrazione periferica. Per gli impiegati alle dirette dipendenze del capo dell'Amministrazione periferica il rapporto informativo e' dal medesimo compilato; il giudizio complessivo e' formulato dal competente capo del personale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art14 · fonte del testo