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Per lievi mancanze per le quali non si ritenga applicabile la censura, agli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere inflitte dal superiore diretto pene pecuniarie di importo da lire 25 a lire 200. Per le pene pecuniarie superiori alle lire 100 e' ammesso ricorso al capo dell'ufficio periferico da cui l'impiegato dipende ovvero, per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, al competente capo del personale. Quando la pena pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'ufficio periferico o dal capo del personale il ricorso e prodotto al direttore generale o al direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da essa dipendenti. Delle pene pecuniarie non si fa menzione nello stato matricolare.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art17 · fonte del testo