Art. 127 — Modalità per la nomina e per il funzionamento del Consiglio di disciplina
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il presidente ed i membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto del Ministro. Con le stesse modalita' vengono nominati:
tolto: a) un presidente supplente e quattro membri supplenti, scelti negli stessi gruppi di personale ai quali appartengono il presidente ed i membri effettivi;
tolto: b) un segretario, scelto fra il personale direttivo di qualifica non inferiore a quella di ispettore principale. Il Consiglio di disciplina delibera a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parita' si intende approvata la proposta piu' favorevole all'incolpato. Per quanto attiene al procedimento davanti al Consiglio di disciplina sono, in ogni caso, applicabili le norme degli articoli 136, 137, 138 e 139. I componenti del Consiglio di disciplina rimangono in carica per due anni e possono essere confermati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art127 · fonte del testo