Art. 21 — Consiglio e Commissioni di disciplina
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Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rimangono ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, concernente il Consiglio centrale e il Consiglio provinciale di disciplina. I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico sono formulati da apposita Commissione centrale Costituita presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presieduta dal direttore dell'Azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'Azienda medesima.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
