Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 22 — Consiglio di amministrazione
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Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed e' cosi' composto:
- a)dal Sottosegretario di Stato che lo presiede in caso di assenza del Ministro;
- b)dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
- c)dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;
- d)dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- e)da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
- f)da due funzionari del Ministero del tesoro;
- g)da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice-avvocato dello Stato;
- h)dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;
- i)dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;
- l)da tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
- m)da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I quattro rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere e), f), g), l), m) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
