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Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed e' cosi' composto:

  • a)dal Sottosegretario di Stato che lo presiede in caso di assenza del Ministro;
  • b)dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
  • c)dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;
  • d)dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
  • e)da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
  • f)da due funzionari del Ministero del tesoro;
  • g)da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice-avvocato dello Stato;
  • h)dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;
  • i)dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;
  • l)da tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
  • m)da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I quattro rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere e), f), g), l), m) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art22 · fonte del testo