Art. 22 — Consiglio di amministrazione
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((Il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed e' cosi' composto:
- a)dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;
- b)dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- c)dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;
- d)dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- e)dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- f)da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
- g)da due funzionari del Ministero del tesoro;
- h)da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;
- i)dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;
- l)dal presidente dell'Istituto postelegrafonici; 2
- m)da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi; 2
- n)da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori I dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120. Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici. Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) e' altresi' elettore ed eleggibile il personale comunque denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso; in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1961, n. 1406
2La L. 31 dicembre 1961, n. 1406 ha disposto (con l'art. 84, comma 7) che "Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, primo comma, lettere l) ed m) della legge 27 febbraio 1958, n. 119, cessa con la nomina dei nuovi rappresentanti del personale prevista dal precedente articolo 23 e dalle disposizioni del presente articolo ovvero e prorogato, se necessario, sino a tale nomina".
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
