Art. 37 — Attribuzioni del personale delle carriere esecutive
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Gli impiegati della, carriera esecutiva dei capi di ufficio di cui alla tabella L dell'allegato I svolgono funzioni che comportano dirigenza, gestione e controllo di uffici principali di minore importanza; di coadiuvanza, nella dirigenza di uffici e reparti, nonche' di collaborazione amministrativa contabile. I capi ufficio, i capi radiotelegrafisti o capi radioelettricisti, i capi tecnici, i capi officina, gli assistenti e i capiturno di commutazione, i capi centrale di cui alle tabelle M, N, O e P; dell'allegato I e F e G dell'allegato II svolgono funzioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza negli uffici esecutivi postali e telegrafici, negli uffici telefonici interurbani, nelle stazioni radiotelegrafiche, telefoniche e radioelettriche, nelle officine postelegrafiche e telefoniche, nelle officine di posta pneumatica urbana. Il personale esecutivo svolge le seguenti mansioni: quello di esercizio: di sportello, di trasmissione ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile; quello radiotelegrafista e radioelettricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica; quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica; quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile; quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di meccanico di elettricista e di radioelettricista e di collaborazione tecnica; quello di archivio: di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine. Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto e' soggetto alla registrazione della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
