Art. 36 — Maggiorazione del premio di maggiore produzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge e' concessa, dopo 3 anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465, cumulabile con le altre maggiorazioni. Il presente articolo e le note richiamate in calce alle tabelle F, L, N, O, P e Q hanno effetto economico per le tabelle F ed L, dal 1 gennaio 1960, per le tabelle N, 0, P e Q dal 1 gennaio 1961.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art36 · fonte del testo