Art. 40 — Promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2ª e 1ª classe ed equiparate
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La promozione alle qualifiche di ufficiale di seconda classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di terza classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica. La promozione alle qualifiche di Ufficiale di prima classe ed equiparate e' conferita mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
