Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962. Leggi il testo vigente →

La promozione alle qualifiche di ufficiale di seconda classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di terza classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica. La promozione alle qualifiche di Ufficiale di prima classe ed equiparate e' conferita mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art40 · fonte del testo