Art. 40 — Promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2ª e 1ª classe ed equiparate
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La promozione alle qualifiche di ufficiale di seconda classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di terza classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica. ((La promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di seconda classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
