Art. 43 — Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore di 1ª classe ed equiparata
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La promozione a capo ufficio superiore nonche' quella a capo ufficio di 1ª classe, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1ª classe, a capo tecnico di 1ª classe, a capo officina di 1ª classe, a capo turno di commutazione ed equiparata, e a capo centrale di 1ª classe e' conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
