Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 48 — Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe ed equiparate
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La promozione alle qualifiche di agente di esercizio il 4ª, 2ª e 1ª classe e di agente tecnico di 4ª, 2ª e 1ª classe e' conferita per anzianita' congiunta ai merito con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 41.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
