Art. 48 — Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe ed equiparate
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[1](Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4ª, 2ª e 1ª classe ed equiparate)
[2]((La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di prima classe e di agente tecnico di prima classe e' conferita mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
