Art. 49 — Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata
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La promozione alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe e di agente tecnico di 3ª classe e' conferita, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono annessi gli agenti che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto un anno di servizio effettivo.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 26 gennaio 1962
