Art. 49 — Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata)
[2]((La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo. La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di seconda classe e di agente tecnico di seconda classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
