Art. 79 — Concorsi riservati
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Nella prima attuazione della presente legge i posti i disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle F e G allegato II della presente legge sono conferiti mediante concorso per titoli riservato il personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonche' a coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi pratici per allievi telefonisti e meccanici istituti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta sempreche' siano in possesso di un diploma di istituti d'istruzione secondaria di 1° grado. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di eta' nonche' dal possesso (lei titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva, da almeno cinque anni. I vincitori sono immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza dalla data di entrata in rigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, o dalle successive date in cui si e' determinata la disponibilita' di posti.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
