Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Art. 80 — Disposizioni particolari per il personale di gruppo C della Amministrazione delle poste delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939

Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Al personale dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina, nel ruolo di gruppo C, e' attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianita' prevista dall'art. 42 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianita', convenzionale di cui all'art. 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376. Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata e' collocato nella qualifica stessa in soprannumero. Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalita' stabilite negli ultimi due commi dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art80 · fonte del testo