Art. 81 — Concorsi speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo d'ufficio della carriera esecutiva degli operatori di esercizio
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Le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, debbono intendersi applicabili al personale della carriera esecutiva dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le promozioni alla qualifica di capo ufficio od equiparata previste dal secondo comma, n. 2 del precedente art. 42. I concorsi per esame speciale, di cui al precedente comma, sono banditi semestralmente, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente, legge e fino a tutto l'anno 1959. Per il bando e l'espletamento dei concorsi suddetti valgono, in quanto applicabili, le norme riferite alle promozioni al grado 11° del gruppo C contenute negli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
