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L'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni puo' istituire corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e per allievi meccanici, presso i servizi telefonici, per un numero di posti non superiore al cinque per cento della dotazione organica stabilita per i ruoli delle carriere esecutive del personale specializzato dei servizi telefonici, delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche. Possono essere ammessi ai corsi predetti coloro che abbiano un'eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventidue. Per l'ammissione ai corsi stessi e' altresi' necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive, previo esito favorevole di visita medica, schermografica e psicotecnica. L'ammissione e' disposta secondo l'ordine di una graduatoria distinta, per province, compilata da apposita commissione nominata dal Ministro, in base alla valutazione dei titoli posseduti. I corsi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno; al termine di essi l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, su rapporto motivato dei capi degli ispettorati telefonici di zona, e previo esame teorico-pratico, rilascia un attestato di idoneita'.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 9 marzo 1963

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