Art. 9 — Corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni puo' istituire corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e per allievi meccanici, presso i servizi telefonici, per un numero di posti non superiore al cinque per cento della dotazione organica stabilita per i ruoli delle carriere esecutive del personale specializzato dei servizi telefonici, delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche. ((Possono essere ammessi ai corsi predetti gli aspiranti di sesso femminile che abbiano una eta' non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni venti e gli aspiranti di sesso maschile d'eta' compresa fra gli anni diciotto e gli anni venticinque)). Per l'ammissione ai corsi stessi e' altresi' necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive, previo esito favorevole di visita medica, schermografica e psicotecnica. L'ammissione e' disposta secondo l'ordine di una graduatoria distinta, per province, compilata da apposita commissione nominata dal Ministro, in base alla valutazione dei titoli posseduti. I corsi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno; al termine di essi l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, su rapporto motivato dei capi degli ispettorati telefonici di zona, e previo esame teorico-pratico, rilascia un attestato di idoneita'.
Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 dicembre 2010
