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I posti disponibili nella carriera esecutiva del personale di archivio e nella carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione degli articoli 73, secondo comma, e 78 per l'accesso alla carriera esecutiva degli operatori di esercizio ed alla carriera ausiliaria degli agenti di esercizio. I posti utilizzati vengono restituiti ai ruoli della carriera esecutiva del personale di archivio e della carriera ausiliaria del personale di anticamera man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art93 · fonte del testo