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Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianita' richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della meta'. Ciascun dipendente non puo' fruire del beneficio di cui al presente articolo che una volta sola. Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'art. 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per un triennio dalla data da cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio. Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto articolo 166 nei limiti dei quattro quinti dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma numero 1, del ripetuto art. 166.

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art96 · fonte del testo