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[1]Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

[2]Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione fino a due anni.

[3]La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non lo riprende senza giusto motivo nello stesso termine.

[4]Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art1 · fonte del testo