Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Abbandono o mancata riassunzione del servizio.

tolto: Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione fino a due anni.

tolto: La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non lo riprende senza giusto motivo nello stesso termine.

tolto: Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art1 · fonte del testo