Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943. 111 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Abbandono o mancata riassunzione del servizio.
tolto: Il mobilitato civile che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre cinque giorni, ovvero, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione fino a due anni.
tolto: La stessa pena si applica al mobilitato civile comunque esentato, a tempo determinato o indeterminato, dal servizio militare, che abbandona il servizio e ne rimane assente per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non lo riprende senza giusto motivo nello stesso termine.
tolto: Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, previo accordo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art1 · fonte del testo