Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Art. 6 — Occupazione di urgenza delle aree espropriande

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. 83

Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966. 87 parole tolte, 26 parole aggiunte.

tolto: Il prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto, ai sensi del precedente art. 4, l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via d'urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il decreto del prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura, delle espropriazioni e per la determinazione della indennita' spettante ai proprietari si applica l'art. 9 della legge 27 ottobre 1951aggiunto: La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. tolto: 1402. aggiunto: 83

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art6 · fonte del testo