Art. 6 — Occupazione di urgenza delle aree espropriande
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Il prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto, ai sensi del precedente art. 4, l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione, in via d'urgenza, dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il decreto del prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari interessati. Per la procedura, delle espropriazioni e per la determinazione della indennita' spettante ai proprietari si applica l'art. 9 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.
Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966
