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Il competente Ufficio provinciale del genio civile e' autorizzato a concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ricostruzione ai danneggiati che intendono ricostruire nella zona per la quale l'Amministrazione comunale abbia gia' ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, sempreche' sia gia' stato emesso il decreto del prefetto per l'occupazione di urgenza delle aree stesse, e sempreche' il Comune abbia gia' deliberato la cessione di tali aree a detti danneggiati.

Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art7 · fonte del testo