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La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. 83

Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966. 66 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: Il competente Ufficio provinciale del genio civile e' autorizzato a concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ricostruzione ai danneggiati che intendono ricostruire nella zona per la quale l'Amministrazione comunale abbia gia' ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, sempreche' sia gia' stato emesso il decreto del prefetto per l'occupazione di urgenza delle aree stesse, e sempreche' il Comune abbia gia' deliberato la cessione di tali aree a detti danneggiati.aggiunto: La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. 83

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art7 · fonte del testo