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In deroga all'art. 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprieta' danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse gia' stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreche' la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata. Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata gia' riscossa dall'interessato, si procedera' al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 2 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art8 · fonte del testo