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In deroga all'art. 7, quarto comma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati di guerra, che intendono ricostruire o riparare gli immobili di abitazione di loro proprieta' danneggiati dalla guerra, possono entro il 31 dicembre 1959 dichiarare alla competente intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino di tale immobile, anche se tale dichiarazione non fosse gia' stata fatta entro il termine previsto dal succitato articolo di legge, e sempreche' la relativa denuncia del danno sia stata effettuata entro i termini stabiliti dall'art. 7 della legge succitata. Nel caso che la somma liquidata a titolo di indennizzo sia stata gia' riscossa dall'interessato, si procedera' al conguaglio in sede di concessione del contributo di cui alla presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 luglio 1960, n. 678

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La L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965."

Testo in vigore dal 2 agosto 1960 al 23 agosto 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 1960

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1958 al 2 agosto 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 luglio 1960, n. 678

    La L. 6 luglio 1960, n. 678 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini previsti dall'art. 1, dal secondo comma dell'art. 2 e dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'art. 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono prorogati al 30 giugno 1965."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art8 · fonte del testo