Art. 9 — Nuove norme per l'espropriabilità delle aree
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L'art. 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e' sostituito dal seguente: "L'approvazione del piano di ricostruzione da' facolta' ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui all'art. 3, lettera a). Il prefetto, su richiesta del Comune, ordina l'occupazione di urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966
