Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Art. 9 — Nuove norme per l'espropriabilità delle aree

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La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. 83

Testo in vigore dal 23 agosto 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 1966

Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1958 al 23 agosto 1966. 71 parole tolte, 27 parole aggiunte.

tolto: L'art. 8, primo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e' sostituito dal seguente: "L'approvazione del piano di ricostruzione da' facolta' ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni, nelle zone di cui all'art. 3, lettera a). Il prefetto, su richiesta del Comune, ordina l'occupazione di urgenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni".aggiunto: La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 21) che il presente articolo e' sostituito dall'articolo 4 della L. 11 febbraio 1958, n. 83

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-11;83~art9 · fonte del testo