(( In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e' eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita' per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale pari o superiore a tre anni. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)).

Testo vigente dal 20 febbraio 2021

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