Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite. 2. Se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l'esecuzione del mandato puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2-bis

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 374/2010

    Questione inammissibile
    27 dicembre 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata - in riferimento all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, ed all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena. La norma censurata, infatti, concerne soltanto la persona «giudicanda», per la quale è in corso l'azione penale, sicché la questione ha ad oggetto una norma che non deve essere applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell'esecuzione di una sentenza di condanna.

    Art. 3 cost. · Art. 19 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

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  • Ordinanza n. 237/2010

    Questione inammissibile
    7 luglio 2010

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata, in riferimento all'articolo 3 de…

    Art. 3 cost. · Art. 19 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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