Art. 11 — Requisiti tecnici
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Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
- a)le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita';
- b)le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti INTERNET, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Testo in vigore dal 17 gennaio 2004 al 26 settembre 2018
