((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici))
Art. 2 — Definizioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 2018 al 17 luglio 2020. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge, si intende per:
- a)"accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici ((ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili,)), nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- a-bis)"applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
- a-ter)"sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
- a-quater)contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
- a-quinquies)"soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
- a-sexies)"dati misurati": i risultati quantificati dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di accessibilita';
- b)"tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Testo in vigore dal 26 settembre 2018 al 17 luglio 2020
