((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici))
Art. 2 — Definizioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 2004 al 26 settembre 2018. Leggi il testo vigente →
Ai fini della presente legge, si intende per:
- a)"accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b)"tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Testo in vigore dal 17 gennaio 2004 al 26 settembre 2018
