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La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilita' dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

  • a)le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione;
  • b)i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
  • c)il marchio o logo con cui e' reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilita';
  • d)le modalita' con cui puo' essere verificato il permanere del requisito stesso.

Testo in vigore dal 17 gennaio 2004 al 26 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4~art6 · fonte su Normattiva