((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici))
Art. 6 — Verifica dell'accessibilità su richiesta
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La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l'accessibilita' dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
- a)le modalita' con cui puo' essere richiesta la valutazione;
- b)i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
- c)il marchio o logo con cui e' reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilita';
- d)le modalita' con cui puo' essere verificato il permanere del requisito stesso.
Testo in vigore dal 17 gennaio 2004 al 26 settembre 2018
