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I proprietari delle aree, gia' destinate ad edilizia residenziale comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge, possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare. Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della, Commissione di cui all'articolo 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10. I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.

Testo in vigore dal 30 aprile 1962 al 18 aprile 1965

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 22/1965

    Illegittimità dichiarata
    9 aprile 1965

    riunite le tre cause di cui in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo com…

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 12 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare · Art. 9 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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