Art. 16
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((I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'articolo 4, lettere a) e c), possono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare)). Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della, Commissione di cui all'articolo 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell'articolo 10. I progetti debbono essere preventivamente approvati dall'Ufficio del genio civile, al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare. ((Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all'atto della concessione della licenza edilizia. Il Comune ha la facolta' di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalita' e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione della convenzione prevista all'articolo 18, quarto comma. Nella convenzione sopracitata e', inoltre, determinata la quota delle spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari in proporzione al volume edificabile consentito)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 9 aprile 1965, n. 22 (in G.U. 1a s.s. 17/04/1965, n. 98) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione: a) dell'art. 12, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (contenente disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 16, primo comma, di detta legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione."
Testo in vigore dal 1 agosto 1965 al 31 ottobre 1971
