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La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operativita' dei tecnici e delle unita' cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5. L'attivita' formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

Testo in vigore dal 29 marzo 2001 al 28 febbraio 2010

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urn:nir:stato:legge:2001-03-21;74~art4 · fonte su Normattiva