Disposizioni per il controllo delle armi
Art. 2-bis
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.
Testo vigente dal 1 agosto 2005
