Il testo dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente: "Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 207/1982

    Questione infondata
    9 dicembre 1982

    È inammissibile per omessa motivazione della rilevanza la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 9, 10, 12 e 14 l. 14 ottobre 1974, n. 497.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 10 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 12 Nuove norme contro la criminalita'

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art9 · fonte su Normattiva