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Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni. E' abrogato l'articolo 420 del Codice penale.

Testo in vigore dal 12 ottobre 1967 al 6 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art6 · fonte del testo