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((Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anni)).

Testo in vigore dal 6 novembre 1974 al 15 novembre 2023

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urn:nir:stato:legge:1967-10-02;895~art6 · fonte su Normattiva